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PREAMBOLO I popoli europei nel creare tra loro un'unione sempre più stretta hanno deciso di condividere un futuro di pace fondato su valori comuni. Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l'Unione si fonda sui valori indivisibili e universali di dignità umana, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà; l'Unione si basa sui principi di democrazia e dello stato di diritto. Essa pone la persona al centro della sua azione istituendo la cittadinanza dell'Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. L'Unione contribuisce al mantenimento e di questi valori comuni, nel rispetto della diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli europei, dell'identità nazionale degli Stati membri e dell'ordinamento dei loro pubblici poteri a livello nazionale, regionale e locale; essa cerca di promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile e assicura la libera circolazione delle persone, dei beni, dei servizi e dei capitali nonché la libertà di stabilimento. A tal fine è necessario, rendendoli più visibili in una Carta, rafforzare la tutela dei diritti fondamentali alla luce dell'evoluzione della società, del progresso sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici. La presente Carta riafferma, nel rispetto delle competenze e dei compiti della Comunità e dell'Unione e del principio di sussidiarietà, i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dal trattato sull'Unione europea e dai trattati comunitari, dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dalle carte sociali adottate dalla Comunità e dal Consiglio d'Europa, nonché i diritti riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e da quella della Corte europea dei diritti dell'uomo. Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni future. Pertanto, l'Unione riconosce i diritti, le libertà ed i principi enunciati qui di seguito. CAPO I DIGNITÀ Articolo 1 Dignità umana La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata. Articolo 2 Diritto alla vita
2. Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato. Articolo 3 Diritto all'integrità della persona
Articolo 4 Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti.
Articolo 5 Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato
CAPO II LIBERTÀ
Articolo 6 Diritto alla libertà e alla sicurezza Ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza.
Articolo 7 Rispetto della vita privata e della vita familiare Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni.
Articolo 8 Protezione dei dati di carattere personale
Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica.
Articolo 9 Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.
Articolo 10 Libertà di pensiero, di coscienza e di religione Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti. 2. Il diritto all'obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.
Articolo 11 Libertà di espressione e d'informazione 1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.
Articolo 12 Libertà di riunione e di associazione 1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo politico, sindacale e civico, il che implica il diritto di ogni individuo di fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.
Articolo 13 Libertà delle arti e delle scienze Le arti e la ricerca scientifica sono libere. La libertà accademica è rispettata.
Articolo 14 Diritto all'istruzione
2. Questo diritto comporta la facoltà di accedere gratuitamente all'istruzione obbligatoria. 3. La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi democratici, così come il diritto dei genitori di provvedere all'educazione e all'istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, sono rispettati secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.
Articolo 15 Libertà professionale e diritto di lavorare 1. Ogni individuo ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata. 2. Ogni cittadino dell'Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di lavorare, di stabilirsi o di prestare servizi in qualunque Stato membro. 3. I cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel territorio degli Stati membri hanno diritto a condizioni di lavoro equivalenti a quelle di cui godono i cittadini dell'Unione.
Articolo 16 Libertà d'impresa È riconosciuta la libertà d'impresa, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali.
Articolo 17 Diritto di proprietà 1. Ogni individuo ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquistato legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuno può essere privato della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L'uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall'interesse generale. 2. La proprietà intellettuale è protetta.
Articolo 18 Diritto di asilo Il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei rifugiati, e a norma del trattato che istituisce la Comunità europea.
Articolo 19 Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione 1. Le espulsioni collettive sono vietate.
CAPO III UGUAGLIANZA
Articolo 20 Uguaglianza davanti alla legge Tutte le persone sono uguali davanti alla legge.
Articolo 21 Non discriminazione 1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali. 2. Nell'ambito d'applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea è vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, fatte salve le disposizioni particolari contenute nei trattati stessi.
Articolo 22 Diversità culturale, religiosa e linguistica L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica.
Articolo 23 Parità tra uomini e donne La parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione. Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.
Articolo 24 Diritti del bambino 1. I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità. 2. In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente. 3. Ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse.
Articolo 25 Diritti degli anziani L'Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale.
Articolo 26 Inserimento dei disabili L'Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità. CAPO IV SOLIDARIETÀ
Articolo 27 Diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa Ai lavoratori o ai loro rappresentanti devono essere garantite, ai livelli appropriati, l'informazione e la consultazione in tempo utile nei casi e alle condizioni previsti dal diritto comunitario e dalle legislazioni e prassi nazionali.
Articolo 28 Diritto di negoziazione e di azioni collettive I lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni, hanno, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali, il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi, ai livelli appropriati, e di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero.
Articolo 29 Diritto di accesso ai servizi di collocamento Ogni individuo ha il diritto di accedere a un servizio di collocamento gratuito.
Articolo 30 Tutela in caso di licenziamento ingiustificato Ogni lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali.
Articolo 31 Condizioni di lavoro giuste ed eque 1. Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose. 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite.
Articolo 32 Divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro Il lavoro minorile è vietato. L'età minima per l'ammissione al lavoro non può essere inferiore all'età in cui termina la scuola dell'obbligo, fatte salve le norme più favorevoli ai giovani ed eccettuate deroghe limitate. I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro appropriate alla loro età ed essere protetti contro lo sfruttamento economico o contro ogni lavoro che possa minarne la sicurezza, la salute, lo sviluppo fisico, mentale, morale o sociale o che possa mettere a rischio la loro istruzione.
Articolo 33 Vita familiare e vita professionale 1. È garantita la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale. 2. Al fine di poter conciliare vita familiare e vita professionale, ogni individuo ha il diritto di essere tutelato contro il licenziamento per un motivo legato alla maternità e il diritto a un congedo di maternità retribuito e a un congedo parentale dopo la nascita o l'adozione di un figlio.
Articolo 34 Sicurezza sociale e assistenza sociale 1. L'Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione in casi quali la maternità, la malattia, gli infortuni sul lavoro, la dipendenza o la vecchiaia, oltre che in caso di perdita del posto di lavoro, secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario e le legislazioni e prassi nazionali. 2. Ogni individuo che risieda o si sposti legalmente all'interno dell'Unione ha diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici sociali conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali. 3. Al fine di lottare contro l'esclusione sociale e la povertà, l'Unione riconosce e rispetta il diritto all'assistenza sociale e all'assistenza abitativa volte a garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario e le legislazioni e prassi nazionali.
Articolo 35 Protezione della salute Ogni individuo ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana.
Articolo 36 Accesso ai servizi d'interesse economico generale Al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione, questa riconosce e rispetta l'accesso ai servizi d'interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.
Articolo 37 Tutela dell'ambiente Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile.
Articolo 38 Protezione dei consumatori Nelle politiche dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione dei consumatori.
CAPO V CITTADINANZA
Articolo 39 Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo 1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. 2. I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto.
Articolo 40 Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
Articolo 41 Diritto ad una buona amministrazione 1. Ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione. 2. Tale diritto comprende in particolare:
3. Ogni individuo ha diritto al risarcimento da parte della Comunità dei danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri. 4. Ogni individuo può rivolgersi alle istituzioni dell'Unione in una delle lingue del trattato e deve ricevere una risposta nella stessa lingua.
Articolo 42 Diritto d'accesso ai documenti Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.
Articolo 43 Mediatore Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di sottoporre al mediatore dell'Unione casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o degli organi comunitari, salvo la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali. Articolo 44 Diritto di petizione Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo. Articolo 45 Libertà di circolazione e di soggiorno 1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. 2. La libertà di circolazione e di soggiorno può essere accordata, conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea, ai cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro. Articolo 46 Tutela diplomatica e consolare Ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
CAPO VI GIUSTIZIA Articolo 47 Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale Ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo. Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente e entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni individuo ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare. A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia. Articolo 48 Presunzione di innocenza e diritti della difesa 1. Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata. 2. Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato. Articolo 49 Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene 1. Nessuno può essere condannato per un'azione o un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest'ultima. 2. Il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni. 3. Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato. Articolo 50 Diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge. CAPO VII DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 51 Ambito di applicazione 1. Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni e agli organi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà come pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono l'applicazione secondo le rispettive competenze. 2. La presente Carta non introduce competenze nuove o compiti nuovi per la Comunità e per l'Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti dai trattati. Articolo 52 Portata dei diritti garantiti 1. Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui. 2. I diritti riconosciuti dalla presente Carta che trovano fondamento nei trattati comunitari o nel trattato sull'Unione europea si esercitano alle condizioni e nei limiti definiti dai trattati stessi. 3. Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non osta al diritto dell'Unione di concedere una protezione più estesa. Articolo 53 Livello di protezione Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dell'Unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali delle quali l'Unione, la Comunità o tutti gli Stati membri sono parti contraenti, in particolare la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri. Articolo 54 Divieto dell'abuso di diritto Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata nel senso di comportare il diritto di esercitare un'attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Carta o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla presente Carta. Una carta dei diritti vittima del liberismo Dopo aver ricordato i tanti caduti durante il fascismo per dare al nostro Paese libertà e dignità, Piero Calamandrei, in un discorso tenuto nel 1947 allAssemblea Costituente, diceva che di questo impegno quegli uomini si erano riservati la parte più dura e difficile, quella di testimoniare con la resistenza e la morte la fede nella giustizia. «A noi è rimasto - aggiungeva - un compito cento volte più agevole; quello di tradurre in leggi chiare, stabili ed oneste il loro sogno: di una società più giusta e più umana, di una solidarietà di tutti gli uomini per debellare il dolore». Questo compito, che oggi come ieri interpella le coscienze democratiche di ogni Paese, non è stato adeguatamente assolto dalla Convenzione incaricata di redigere, peraltro senza alcun mandato popolare, il "Progetto di Carta dei diritti fondamentali dellUnione europea" che i Capi di Stato e di governo dovrebbero approvare a Nizza nel prossimo dicembre.«Più luci che ombre» sembra dire Stefano Rodotà (la Repubblica del 1? ottobre), che di quella Convenzione fa parte, indicando tra le luci della progettata Carta il richiamo ai principi di dignità della persona e di solidarietà, la tutela dei "nuovi" diritti (bioetica, tecnologie dellinformazione, ambiente) ed il riconoscimento del diritto dei lavoratori di essere informati e consultati in azienda e di non essere licenziati senza giusto motivo. Tra le ombre Rodotà vede invece la formulazione "insufficiente" del principio diseguaglianza alcuni limiti in materia di diritti economici e sociali. Non siamo del tutto daccordo con lillustre giurista e ci domandiamo quale valore può essere attribuito alla proclamazione dei principi di dignità della persona e di solidarietà quando risulti, come lui dice, insufficiente o, come a noi pare, nettamente regressiva la formulazione del principio di uguaglianza. La solidarietà senza luguaglianza non è forse una caricatura della giustizia che concede ciò che invece spetta e soccorre dopo aver discriminato? 11 fatto è che senza una adeguata valorizzazione del principio di uguaglianza quello di dignità della persona, anche se definito inviolabile, rischia di diventare evanescente,specie quando viene riduttivamente concepito e tutelato soltanto nei confronti dei le violenze fisiche contro la vita e lintegrità personale. E quanto purtroppo accade (nonostante lapprezzabile rifiuto della pena di morte) nel progetto che, a conferma di siffatta interpretazione, non contiene alcun riferimento alla realizzazione dei diritti economici, sociali e culturali che la dichiarazione universale dei diritti delluomo delle Nazioni Unite qualifica come indispensabili alla dignità e allo sviluppo della personalità dellindividuo. Ed a questo riguardo non può sfuggire che lo stesso progetto afferma nel preambolo, per poi smentirsi nelle disposizioni successive, lindivisibilità dei principi di dignità della persona, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà dimenticando che, quando anche solo uno di questi principi viene negli Statuti mortificato, tutti gli altri risultano gravemente compromessi. E poi, come riconosce lo stesso Rodotà, il progetto brilla per il suo ripiegamento su una concezione formale della democrazia perché privata dellimpegno di rendere effettivi i diritti ed impoverita della scelta di assumere come compito dellUnione quello, affermato dal secondo comma dellart. 3 della nostra Costituzione, per il quale una comunità democratica deve rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono lo sviluppo della persona umana e leffettiva partecipazione dei cittadini alla vita del paese. Questo riferimento ci porta a rilevare il silenzio del progetto su un altro valore di fondamentale importanza, quello della "partecipazione", che la Dichiarazione universale esalta allart. 21 e che la citata norma del nostro Statuto estende allorganizzazione economica del Paese, indicando in tal modo la meta di una democrazia economica di segno progressivo, estranea alla logica della Carta così come ad essa è estraneo, nonostante il cenno ad un "futuro di pace; il rifiuto della guerra come strumento non strettamente difensivo. I diritti sociali ed economici sono inoltre significativamente trattati nel capo II della Carta intitolato alle "libertà". Il diritto al lavoro che la nostra Costituzione allart. 4 non solo chiamata con il suo nome "proprio" ma rafforza sollecitando la Repubblica a renderlo effettivo, nel progetto muta fisionomia e da diritto ad una occupazione redditizia si trasforma in diritto "di lavorare", di esercitare una professione liberamente scelta e di cercare lavoro in qualunque Stato dellUnione: non più quindi diritto ad un bene essenziale della vita ma esplicazione di una generica libertà professionale quasi che la comunità europea, con la disoccupazione che si ritrova, avesse solo il dovere di garantire la facoltà di scelta del lavoro e non anche, e soprattutto, quella di allargare larea della occupazione. Il Progetto nulla dice poi sul diritto del lavoratore ad avere una retribuzione sufficiente ad assicurare a sé ed alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa (art. 36 Cost. ed art. 23 Dichiarazione universale); proclama il diritto alla libertà dimpresa ed alla proprietà privata senza menzionarne i limiti imposti dallesigenza di tutelare linteresse generale (art. 41 e42 Cost.); riconosce i diritti alla previdenza, allassistenza ed alla salute ma solo con un meccanico rinvio alle legislazioni e alle prassi nazionali spesso inadeguate.Abbiamo quindi un progetto di carta che abbandona le conquiste sociali più avanzate, che proclama lovvio e dimentica lessenziale, che parla di "promozione" solo nel preambolo in favore di uno sviluppo economico di modello capitalista e mai con lintento di rendere effettivi i diritti fondamentali; che dice e non dice parole di giustizia e, quando le dice limita, sfuma, declina ogni impegno. Una Carta dunque dallanima liberista e dal volto ambiguo, che sul versante degli interessi deboli toglie fingendo di dare e riconosce ciò che in uno Statuto europeo nessuno oggi si sognerebbe di negare. Non sappiamo se questo Progetto, dopo la sua presentazio nel 13 ottobre al vertice europeo dì Biarritz potrà essere radicalmente modificato. Anche se tutto induce al pessimismo, ce lo auguriamo nellinteresse dellEuropa. In caso contrario, gli avversari dei "pensiero unico" non potranno certo sottoscrivere una Carta così ideologicamente "intestata".Michele Di Schiena presidente onorario aggiunto Corte di Cassazione
LUnione, motore della globalizzazione liberista I motori della globalizzazione liberista non sono solamente le imprese transnazionali,
i mercati finanziari e le istituzioni multilaterali che fanno loro da spalla (Fmi, Banca
mondiale, Ocse, Omc). Sono anche i governi dei grandi paesi industrializzati e, per quel
che riguarda lEuropa istituzionale, la Commissione europea e il Consiglio
dEuropa. La Commissione, che detiene il monopolio della proposta di atti legislativi
comunitari, è da lungo tempo conquistata alle tesi ultraliberiste e, nel campo in cui
essa dispone di poteri autonomi, quello della concorrenza, persegue sistematicamente la
sua offensiva contro i servizi pubblici, per la loro privatizzazione e, a livello
internazionale allinterno dellOmc in particolare per la
"liberalizzazione" a oltranza del commercio di beni e servizi, quelli
delleducazione della salute in specie. La Commissione è dunque una istituzione le
cui politiche Attac, nei campi dintervento previsti dalla sua piattaforma, non può
non combattere vigorosamente.
2. Una "riforma" istituzionale che lascerebbero le mani libere alla Commissione per far commercio del mondo con lOmc Attac non deve pronunciarsi sulle forme istituzionali che può adottare lUnione
(leggere il promemoria sul funzionamento dellUe più avanti), salvo se esse mirano a
rafforzare la "capacità di nuocere" delle istanze comunitarie, in primo luogo
della Commissione, in materia di liberalizzazione. E in particolare questo il caso
del problema della competenza condivisa da Commissione e Stati membri in quel che concerne
la politica commerciale comune. Apparentemente molto tecnica, questa questione è
assolutamente fondamentale nella lotta condotta da Attac e altri movimenti di cittadinanza
contro lAccordo generale sul commercio dei servizi (Agcs), i cui negoziati sono
appena ripresi a Ginevra. Attac si oppone vigorosamente a ogni "riforma"
istituzionale che dia alla sola Commissione su mandato del Consiglio
dellUnione attraverso un voto a maggioranza qualificata i poteri che, in
certi campi (quello della maggior parte dei servizi e della proprietà intellettuale),
essa è oggi costretta a dividere con gli Stati membri. Una tale "riforma" (i
cui dati tecnici sono esplicitati nellallegato) impedirebbe a un governo e
dunque ai movimenti cittadini che possono fare pressione su di esso ogni
possibilità di bloccare certe iniziative ultraliberiste del commissario Pascal Lamy. Ciò
che è stato possibile allOcse, quando un solo paese (la Francia) ha fatto fallire
lAccordo multilaterale sugli investimenti (Ami), non lo sarebbe più a livello
dellUnione: bisognerebbe in quel caso mettere insieme una minoranza di blocco nei
voti a maggioranza qualificata che sono la regola in materia di politica commerciale
comune. Una minoranza praticamente impossibile da mobilitare, data la propensione
libero-scambista della quasi totalità dei membri dellUnione.
3. La Carta dei diritti fondamentali adottata a Biarritz: uno strumento di regressione sociale Nella prospettiva dei vertici di Biarritz e di Nizza, una buona parte
dellattività dei movimenti di cittadinanza e dei sindacati si è concentrata sulla
questione della Carta europea dei diritti fondamentali, la cui elaborazione era stata
decisa al Consiglio europeo di Colonia nel giugno 1999, e la cui versione finale è stata
adottata al Consiglio europeo di Biarritz del 13 e 14 ottobre . E su questo tema che
in particolare si preparano grandi mobilitazioni a Nizza. Questo testo pone due questioni:
quelle del suo contenuto e del suo statuto, alle quali alcuni aggiungono quella, più
fondamentale, del suo fondamento. Queste questioni rinviano infatti alla natura stessa
della costruzione europea e al suo avvenire. - La prima è quella relativa ai diritti delluomo e alle libertà fondamentali, che riprende, per lessenziale, le disposizioni di un testo già esistente, quello della Convenzione europea sui diritti delluomo del Consiglio dEuropa. Questo testo, datato 1950, è stato ratificato a suo tempo dai paesi membri. Non lo è dallUnione in quanto tale. Non sarebbe, semplicemente, la cosa da fare? - La seconda parte raggruppa i diritti civili e politici già garantiti nelle Costituzioni dei paesi membri. Incorporarli in una Carta europea non aggiunge nulla di più ai cittadini di ciascuno di questi paesi. - La terza parte, che tratta dei diritti economici e sociali, è evidentemente
quella che solleva la maggior parte delle controversie e che mobilita i sindacati e i
movimenti cittadini. Sotto la pressione del governo di Tony Blair, totalmente allineato
alle posizioni del padronato britannico, questo testo, in alcuni suoi elementi,
costituisce una regressione, particolarmente in rapporto: alle legislazioni di diversi
paesi, tra cui la Francia; al Patto relativo ai diritti economici, sociali e culturali
votato nel 1966 dallassemblea generale dellOnu a completamento della
Dichiarazione universale dei diritti delluomo del 1948; alla Carta sociale rivista
dal Consiglio dEuropa; a certe convenzioni dellOrganizzazione internazionale
del lavoro (Oil). Inoltre, lo statuto della Carta non è ancora definito. Lo sarà, teoricamente, a Nizza. Si tratterà di un documento dal valore dun semplice proclama, oppure avrà il valore di una prescrizione? In questultima ipotesi e anche, secondo alcuni giuristi, nella prima, la sua applicazione toccherebbe alla Corte di giustizia delle Comunità europee, che ha fin qui fondato la maggior parte dei suoi decreti sul sacrosanto diritto alla concorrenza e che potrebbe, per esempio, essere chiamata ad arbitrare e a creare una giurisprudenza tra la libertà di circolazione dei capitali e il "diritto di lavorare". Nel suo contenuto attuale, la Carta rischia dunque di costituire una leva per rimettere in causa diritti sociali esistenti in numerosi paesi europei. Il paradossa sarebbe quello di un processo mirante, secondo i suoi iniziatori, a dare un "contenuto sociale" allEuropa, che venga utilizzato contro i diritti dei salariati. Una volta di più, la logica perniciosa dellattuale costruzione europea appare in piena luce.
4. Attac sul suo terreno Di fronte a una Carta che costituisce una aggressione contro i diritti sociali, e il cui statuto è per altri versi assai preoccupante, Attac è solidale con i sindacati e tutti i movimenti cittadini che la rifiutano. Raggruppando persone fisiche e associazioni che hanno opinioni molto diverse sullarchitettura futura dellUnione, lassociazione non deve prendere posizione su questa questione. In compenso, si pronuncia e si pronuncerà sulle politiche condotte o progettate da parte dellUnione. E per questo che nei forum, dibattiti e azioni di ogni genere, e specialmente nella grande manifestazione organizzata a Nizza il 6 dicembre e nel corso delle iniziative del 7 dicembre, Attac si pronuncerà: - per una politica monetaria europea orientata verso la crescita e il lavoro, ciò che
passa per la rimessa in discussione, nei trattati, dellindipendenza della Banca
centrale europea e attraverso un controllo democratico su di essa; E su queste parole dordine che i militanti di Attac di tutta la Francia sono invitati a partecipare in massa alla manifestazione che avrà luogo il 6 dicembre prossimo a Nizza. Notizie utili per partecipare alla manifestazione di Nizza Da Pinerolo: Mercoledì 6 Dicembre
Partenza ore 7,30 con auto proprie dalla sede di Via Bignone, arrivo
a Cuneo per le 9,00 Da Torino con i compagni di alternativa sindacale Siamo in attesa di informazioni Da Roma con i giovani comunisti Siamo in attesa di informazioni
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