Articolo
2.
Scopo
del gruppo ALEF è promuovere iniziative di studio fra persone
interessate a temi filosofici. ALEF è quindi un gruppo apolitico,
a finalità puramente culturali e senza alcun fine di lucro. ALEF
non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione
di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie
per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
Articolo
3.
ALEF non ha un patrimonio fisso e non prevede alcun contributo
finanziario da parte dei soci o dei partecipanti. Ogni iniziativa
di ALEF è finanziata personalmente dal Consiglio Direttivo (vedi
Art. 7); eventualmente è previsto un rimborso da terzi, in particolare
da parte dell'Università degli Studi di Bologna.
Articolo
4.
Sono
aderenti al raggruppamento:
-
i soci fondatori,
- i
soci ordinari.
Sono
soci fondatori i soli partecipanti all'atto costitutivo. Sono
soci ordinari gli studenti regolarmente iscritti all'Università
che contribuiscono all'esistenza del raggruppamento con la propria
firma e la propria partecipazione. Ogni socio ha diritto di voto
nell'assemblea per l'approvazione e le modificazione dello statuto
e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi del raggruppamento.
I soci ordinari manterrano tale qualifica non oltre la data di
conseguimento del diploma di primo livello o della laurea. Alla
scadenza dei predetti termini i soci ordinari perderanno automaticamente
la qualità di socio salvo deroghe autorizzate dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo (vedi Art. 7) può autorizzare deroghe ai
requisiti sopraindicati relativamente ai soci ordinari. In presenza
di gravi motivi chiunque partecipi al raggruppamento può esserne
escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.
Articolo
5.
Sono
organi del raggruppamento ALEF:
-
il Consiglio Direttivo (vedi Art.7);
-
l'Assemblea dei soci (vedi Art.6);
-
il Presidente del Consiglio Direttivo;
-
il Vice-Presidente del Consiglio Direttivo.
Articolo
6.
La
partecipazione all'Assemblea è aperta di diritto ai soci ordinari
e ai soci fondatori. L'Assemblea si riunisce periodicamente a
scadenze non fisse, su decisione del Consiglio o quando richiesto
da almeno un decimo dei soci (a norma dell'art. 20 del Codice
Civile). Compito essenziale dell'Assemblea è delineare gli indirizzi
generali dell'attività del raggruppamento, attraverso proposte
concrete di iniziative in linea con le finalità del gruppo. L'Assemblea
è convocata dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga opportuno.
Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con maggioranza
prevista dall'art. 21 del Codice Civile.
Articolo
7.
Il
raggruppamento è amministrato da un Consiglio Direttivo composto
dai suoi soci fondatori. In caso di parità di voti vale il voto
di chi presiede. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente.
Compito del Consiglio Direttivo è promuovere le attività di ALEF
e controllare che esse siano attinenti alle finalità del Gruppo.
In particolare, spetta al Consiglio la decisione riguardo a ogni
iniziativa del Gruppo. E' il Consiglio che approva o meno l'organizzazione
effettiva di ogni iniziativa proposta. Dalla nomina a consigliere
non consegue alcun compenso.
Articolo
8.
Al
Presidente del raggruppamento ALEF spetta la rappresentanza del
raggruppamento stesso di fronte ai terzi e anche in giudizio.
Su deliberazione del Consiglio il Presidente può attribuire la
rappresentanza del raggruppamento anche ad altri soci. Al Presidente
del raggruppamento ALEF compete l'ordinaria amministrazione del
raggruppamento stesso:
-
il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio
Direttivo;
-
il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo del
raggruppamento;
-
il Presidente verifica l'osservanza dello statuto e ne promuove
la riforma ove se ne presenti la necessità.
Articolo
9.
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione
o interpretazione del presente contratto e che possa formare oggetto
di controversia, di compromesso sarà rimessa a giudizio di un
arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e
senza formalità di procedura dando luogo ad arbitrato irrituale.
L'arbitro sarà scelto di comune accordo di entrambe le parte contendenti.
In mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto
dal Presidente del Tribunale di Bologna. Articolo 10. Per disciplinare
ciò che non sia previsto dal presente statuto si deve far riferimento
alle norme in materia di enti contenuto nel libro primo del Codice
Civile e in subordine alle norme contenute nel libro quinto del
Codice Civile.