Statuto del Gruppo ALEF

 

Articolo 1.

E' costituito il raggruppamento studentesco denominato ALEF. Il nome del raggruppamento (originariamente acronimo per Associazione di Logica, Epistemologia e Filosofia) vuole richiamarsi alla vastità e alla profondità dei significati associati alla prima lettera dell'alfabeto ebraico, "alef". In particolare nella moderna terminologia matematica "alef" denota, da Cantor in poi, la cardinalità infinita di un insieme (cardinalità che assume un particolare valore in base al valore del numero posto al pedice del simbolo.
Il logo di ALEF è:
Chiamarsi "ALEF" vuole quindi in primo luogo essere un modo per sottolineare l'ampiezza della riflessione filosofica e per esprimere il nostro rispetto per tutte le diverse forme che questa disciplina può assumere.




Articolo 2.

Scopo del gruppo ALEF è promuovere iniziative di studio fra persone interessate a temi filosofici. ALEF è quindi un gruppo apolitico, a finalità puramente culturali e senza alcun fine di lucro. ALEF non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Articolo 3.

ALEF non ha un patrimonio fisso e non prevede alcun contributo finanziario da parte dei soci o dei partecipanti. Ogni iniziativa di ALEF è finanziata personalmente dal Consiglio Direttivo (vedi Art. 7); eventualmente è previsto un rimborso da terzi, in particolare da parte dell'Università degli Studi di Bologna.

Articolo 4.

Sono aderenti al raggruppamento:

  • i soci fondatori,
  • i soci ordinari.

Sono soci fondatori i soli partecipanti all'atto costitutivo. Sono soci ordinari gli studenti regolarmente iscritti all'Università che contribuiscono all'esistenza del raggruppamento con la propria firma e la propria partecipazione. Ogni socio ha diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazione dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi del raggruppamento. I soci ordinari manterrano tale qualifica non oltre la data di conseguimento del diploma di primo livello o della laurea. Alla scadenza dei predetti termini i soci ordinari perderanno automaticamente la qualità di socio salvo deroghe autorizzate dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo (vedi Art. 7) può autorizzare deroghe ai requisiti sopraindicati relativamente ai soci ordinari. In presenza di gravi motivi chiunque partecipi al raggruppamento può esserne escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.

Articolo 5.

Sono organi del raggruppamento ALEF:

  • il Consiglio Direttivo (vedi Art.7);
  • l'Assemblea dei soci (vedi Art.6);
  • il Presidente del Consiglio Direttivo;
  • il Vice-Presidente del Consiglio Direttivo.

Articolo 6.

La partecipazione all'Assemblea è aperta di diritto ai soci ordinari e ai soci fondatori. L'Assemblea si riunisce periodicamente a scadenze non fisse, su decisione del Consiglio o quando richiesto da almeno un decimo dei soci (a norma dell'art. 20 del Codice Civile). Compito essenziale dell'Assemblea è delineare gli indirizzi generali dell'attività del raggruppamento, attraverso proposte concrete di iniziative in linea con le finalità del gruppo. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga opportuno. Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con maggioranza prevista dall'art. 21 del Codice Civile.

Articolo 7.

Il raggruppamento è amministrato da un Consiglio Direttivo composto dai suoi soci fondatori. In caso di parità di voti vale il voto di chi presiede. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente. Compito del Consiglio Direttivo è promuovere le attività di ALEF e controllare che esse siano attinenti alle finalità del Gruppo. In particolare, spetta al Consiglio la decisione riguardo a ogni iniziativa del Gruppo. E' il Consiglio che approva o meno l'organizzazione effettiva di ogni iniziativa proposta. Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso.

Articolo 8.

Al Presidente del raggruppamento ALEF spetta la rappresentanza del raggruppamento stesso di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio il Presidente può attribuire la rappresentanza del raggruppamento anche ad altri soci. Al Presidente del raggruppamento ALEF compete l'ordinaria amministrazione del raggruppamento stesso:

  • il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo del raggruppamento;
  • il Presidente verifica l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Articolo 9.

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente contratto e che possa formare oggetto di controversia, di compromesso sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo di entrambe le parte contendenti. In mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Bologna. Articolo 10. Per disciplinare ciò che non sia previsto dal presente statuto si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenuto nel libro primo del Codice Civile e in subordine alle norme contenute nel libro quinto del Codice Civile.

 

Hosting by WebRing.
Navigation by WebRing.